Con il voto favorevole della Conferenza Stato-Regioni
si completa il primo passo per l’istituzione della nuova professione sanitaria.
A quasi 3 anni dall'approvazione della legge Lorenzin 3/2018 che ha istituito di fatto l'osteopatia come professione sanitaria, oggi finalmente siamo a un punto di svolta grazie all'approvazione del nuovo documento ministeriale.
Il documento consta di 6 articoli:
- Art.1 (Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata) :
L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscoloscheletrico.
- Art. 2 (Ambiti di attività e competenza):
L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.
L'osteopata opera con le seguenti modalità:
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari
d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano
- Art. 3 (Contesto operativo):
L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionista
- Art. 4 (Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli):
Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della Salute.
- Art. 5 (Clausola di invarianza):
Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
- Art. 6 (Recepimento):
Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
Potete consultare il documento:
Comments